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ARTICOLO

LA BI-GENITORIALITÀ E LA TUTELA DEL MINORE NELLE SEPARAZIONI


Parte A) TUTELA DEL MINORE E FUNZIONE GENITORIALE NELLA NORMATIVA ITALIANA E INTERNAZIONALE

Nell’ordinamento italiano il tema della genitorialità è trattato sia nella Costituzione della Repubblica (art. 30, art. 31) che nel Codice Civile (artt. 147, 155, 250, 251, 252, 254, 284, 316, 317-bis), con riferimenti diretti o indiretti, in tutti i casi, al fondamentale parametro giuridico dell’“interesse esclusivo del minore”. La posizione giuridica e sociale di tale concetto nel nostro Paese è relativamente recente. Ha fatto il suo ingresso ufficiale in Italia con la legge n. 898 del 1° dicembre 1970 sullo scioglimento del matrimonio che recita: “Il tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio dichiara a quale genitore i figli sono affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa” (art. 6, comma 2). Per molto tempo nel nostro Paese hanno convissuto norme costituzionali ispirate ad un modello di vita familiare fondato sul rispetto delle posizioni e delle aspettative di tutti i membri, assieme a norme del Codice Civile del 1942 caratterizzate dalla rigida organizzazione del nucleo attorno alla figura del marito-padre. In un contesto in cui il titolo di “patria potestà” e quindi il dovere del figlio di onorare e rispettare il genitore erano determinanti (art. 315 c.c.), non c’era spazio per attribuire una reale posizione al minore e ai suoi diritti. Da quando, poi, il principio dell’interesse esclusivo del fanciullo è stato inserito, con la riforma del diritto di famiglia del 1975, come parametro di riferimento prioritario per qualsiasi intervento che coinvolga soggetti minori, il panorama normativo ha offerto riferimenti più adeguati per la considerazione della persona del minore. Il principio dell’interesse del minore è stato così utilizzato come parametro di valutazione per numerose situazioni riguardanti la genitorialità, tra le quali: – l’affidamento ad uno dei genitori quando vi sia separazione tra i coniugi, da attuarsi nell’esclusivo interesse morale e materiale della prole (art. 155); – la possibilità di non omologare la separazione consensuale se l’accordo sull’affidamento dei figli è in contrasto con il loro interesse (art. 158); – il riconoscimento tardivo da parte del genitore (art. 250, 254, c.c.); – il riconoscimento del figlio incestuoso da parte di genitore in buona fede (art. 251 252); – l’inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima del suo genitore naturale (art. 252); – la legittimazione del figlio naturale per intervento del giudice (art. 284); – il contrasto fra i genitori sulla potestà (art. 316, comma 5); – l’affidamento del figlio naturale (art. 317 bis c. c.).

L’aver posto al centro dell’interesse il minore ed il suo diritto ad una crescita sana ha comportato un aumento del controllo sociale e giudiziario sulla genitorialità affinché, come recita l’articolo 147 c.c., entrambi i coniugi assolvano adeguatamente all’ “obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”. La prassi giudiziaria minorile si è ancora più evoluta con la legge n. 184 del 1983 sull’adozione e l’affidamento, grazie alla quale il minore viene coinvolto nel processo decisionale (art. 10) e se ha compiuto 14 anni non può essere adottato senza il proprio consenso (art. 7, art. 25). La legge n. 149 del 2001, che modifica alcuni articoli della legge 184/1983, rafforza i diritti e l’interesse del minore nel contesto familiare. Innanzitutto questa legge sancisce il diritto del mino e alla propria famiglia specificando che “le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minor e alla propria famiglia” (Titolo I, legge 149/2001) e che tale diritto deve essere sostenuto e supportato dall’intervento dei servizi nei confronti del contesto familiare. Questa legge dispone l’affidamento temporaneo del minore qualora egli sia “privo di un ambiente familiare idoneo” e stabilisce anche che i coniugi candidati adottanti “devono essere effettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare”. La legge n. 154 del 4 aprile 2001 fissa alcune regole che supportano ulteriormente l’interesse del minore a crescere e svilupparsi nella propria famiglia d’origine, prevedendo l’allontanamento immediato del genitore dalla casa familiare qualora sussistano esigenze di tutela. Il giudice può infatti adottare con decreto ordini di protezione contro l’abuso familiare, disponendo l’allontanamento del genitore sospetto abusante dalla casa familiare e il divieto di avvicinarsi ai luoghi di domicilio e di istruzione dei figli. Tali disposizioni ribaltano il principio previsto dalla legge 184/1983 relativo all’allontanamento del minore in casi di “situazioni multiproblematiche e di più ampia inadeguatezza genitoriale” (art. 1). L’attenzione alla tutela dei bambini ha visto impegnati da circa un secolo gli organi internazionali nella produzione di principi, convenzioni e regolamenti che garantiscano in tutti i paesi un pieno e sano sviluppo dei soggetti in età evolutiva. In particolare, l’affermazione dei diritti dei minori è divenuta ancora più esplicita con la Convenzione di New York sui diritti del bambino sottoscritta il 20 novembre 1989 e la cui ratifica in Italia è avvenuta il 27 maggio 1991 con la legge n. 176. Questa Convenzione ha avuto il merito di portare all’attenzione dei governi una concezione del bambino come possessore di diritti propri e specifici, oggetto di particolare tutela dentro e fuori la famiglia. La principale novità rispetto alle precedenti attestazioni dei diritti del minore (Dichiarazione di Ginevra del 1924; Dichiarazione dei diritti del fanciullo approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1959) è costituita proprio dalla centralità del concetto di superiore interesse del minore, con i suoi diritti civili, politici, economici, sociali e culturali. Nella Convenzione di New York si legge che “in tutte le decisioni relative ai fanciulli (…) l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente” (art. 3) e che “la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto sui genitori oppure, se del caso sui suoi rappresentanti legali, i quali devono essere guidati principalmente dall’interesse preminente del fanciullo” (art. 18). La Convenzione distingue tra una visione del bambino come oggetto di diritto, cioè come destinatario di misure di tutela e cura, e come soggetto di diritto, ossia autonomo, autodeterminato e con capacità di scelta. La Convenzione specifica inoltre che i genitori svolgono il loro ruolo in modo paritario avendo entrambi “una responsabilità comune per quanto riguarda l’educazione del fanciullo ed il provvedere al suo sviluppo” (art. 18). Nell’articolo 5 sottolinea poi “la responsabilità, il diritto ed il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o di altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest’ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l’orientamento ed i consigli adeguati all’esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione”. Inoltre, va ricordato come da tempo in campo internazionale sia stato riconosciuto al minore, capace di formarsi un’opinione, il diritto di esprimerla liberamente in qualunque materia, dovendosi dare alle opinioni del fanciullo il giusto peso relativamente alla sua età e maturità. In accoglimento ditale indicazione, il diritto italiana è andato sempre più ampliando il diritto dei minori ad interloquirequalora siano in gioco i loro diritti. Significativo in propostio è il dispositivo dell’art. 155 sexiesc.c., nonché quello degli artt. 22 e 23 della Legge 184/1983. Nel nostro paese, un recente contributo legislativo al riconoscimento della centralità dei diritti dei minori è dato dalla legge n. 54 dell’8 febbraio 2006 sull’affidamento condiviso, che ha introdotto il principio della bigenitorialità in base al quale, in caso di separazione o divorzio, il minore è affidato ad entrambi i genitori i quali esercitano congiuntamente la potestà genitoriale. L’obiettivo di questa legge è quello di garantire al minore un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, diricevere da entrambi cura, educazione ed istruzione nonché di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale. Questa legge nel comma 2 dell’art. 4stabilisce inoltre che tale disciplina è applicabile non solo in sede di separazione giudiziale, ma “anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati”. Prima dell’entrata in vigore della legge 54/06, l’affidamento monogenitoriale era la norma e soprattutto costituiva la prassi attuata dai nostri Tribunali. L’accertamento peritale aveva come obiettivo l'”identificazione” del genitore più idoneo a svolgere il ruolo di affidatario, unico esercente la potestà genitoriale. Nell’ambito della nuova disciplina, invece, essendo sottinteso che ciascun genitore abbia la capacità di contribuire alla crescita adeguata del figlio, il minore non viene più affidato al genitore ritenuto più idoneo ma ad entrambi. Il Giudice può disporre l’affidamento aduno solo dei genitori qualora ritenga, con provvedimento motivato, che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore. Questo ricco corpus legislativo, del quale si è tentato di offrire una sintetica presentazione,costituisce una spinta verso il formarsi di un nuovo modo di intendere il ruolo del figlio all’interno della famiglia. Esso contribuisce alla creazione di una nuova cultura che considera il figlio non più come oggetto di diritti dei genitori ma come soggetto di diritti fondamentali, dei quali è titolare fin dalla nascita. Come si può facilmente intuire, questa nuova ottica, ponendo il minore alla pari dell’adulto rispetto ai diritti fondamentali, impone una messa in discussione del concetto tradizionale di genitorialità ed una revisione del ruolo dell’adulto nella relazione con i figli. Cambiamenti per nulla semplici che faticano ancora ad attuarsi fino in fondo e con la conseguenza che il concetto di interesse del minore, pur se ampiamente diffuso nelle recenti dichiarazioni d i diritti, non è ancora entrato in pieno nel patrimonio culturale e valoriale del nostro Paese .Inoltre, come mette in guardia Piercarlo Pazè, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Torino, trattandosi di “un concetto”chewing gum”, che può essere tirato a seconda dei condizionamenti culturali in varie direzioni e può essere interpretato in modi diversissimi a seconda dei punti di vista” (Pazè, 2004), il ricorso continuo ad esso può contribuire ad ampliare notevolmente e talvolta pericolosamente la discrezionalità del giudice, il quale può arrivare a giustificare ogni sua decisione con tale interesse. Di fronte a questa critica, che rimanda alla necessità di concretizzare il concetto di interesse del minore emancipandosi da un suo uso adultocentrico, si inizia a realizzare nella comunità scientifica una certa concordanza rispetto alla definizione di alcuni bisogni fondamentali del soggetto in età evolutiva. Si inizia a prestare attenzione, ad esempio, oltre che ai bisogni alimentari e materiali anche e soprattutto a quelli emotivi, come il bisogni di vicinanza, di affetto, di comunicazione, di guida, di autorità, di contenimento, di modulazione dell’onnipotenza. E si considera inadeguata la genitorialità che non soddisfa questi bisogni o li interpreta in modo distorto. Appare abbastanza evidente che la definizione di questi bisogni non può realizzarsi attraverso il solo ricorso a categorie giuridiche ma necessita del concorso di un’ottica psicosociale. Da notare che l’indefinitezza insita nel principio dell’interesse del minore accompagna nel nostro ordinamento giuridico tutta una serie di concetti contenuti nelle norme relative alla tutela de i minori, norme che per tale motivo sono anche dette “norme in bianco”. Ne sono un esempio i concetti di pregiudizio, ambiente familiare idoneo, crescita equilibrata, adeguato sviluppo psicofisico, abbandono materiale, abbandono morale, assistenza, educazione, mantenimento. Inoltre, la ratio dell’indefinitezza è propria della funzione stessa del giudice minorile, che deve valutare la singolarità dei soggetti coinvolti, l’unicità di un determinato bambino, la specificità di un determinato contesto familiare. Se il nostro ordinamento giuridico prevedesse “norme chiuse” che assumono come parametro di riferimento un modello precostituito di normalità, che catalogano le situazioni prevedendone la corrispondente risposta giudiziaria, costringerebbe i giudici a decidere sull’esistenza o meno di un pregiudizio per il minore ricorrendo a quel parametro di normalità,piuttosto che alla valutazioni della singolarità dei soggetti e dei contesti coinvolti. Come afferma De Marco (2004) “l’indefinitezza delle norme diventa così il veicolo per dare a concetti indefiniti un’interpretazione che, rispettando l’unicità del soggetto, ne ricomprende gli aspetti sociali, psicologici, educativi, patologici. La giurisprudenza minorile diventa uno strumento vivo, costantemente moderno e aggiornato, di tutela del minore”. Di fronte al carattere multiforme della realtà umana e all’unicità di ogni persona l’unico modo per avvicinarsi alla maggiore comprensione possibile e alla migliore scelta possibile per quel bambino e per quella famiglia è dunque di assumere come parametro quello della complessità e dell’interrelazione interpretativa.

B) Responsabilità genitoriale

Il riconoscimento dell’interesse del minore in questa dimensione globale porta ad una evoluzione nella legislazione della valutazione dell’idoneità genitoriale, con un passaggio dal concetto di potestà a quello di responsabilità genitoriale. L’idoneità genitoriale infatti, come osserva Pazè (2004), deve essere misurata non sulla potestà, concetto quest’ultimo ormai anacronistico, ma sulla responsabilità, e ciò sia perché il fine e il contenuto della genitorialità sono cambiati, sia perché il potere è diminuito e restano invece soprattutto la funzione e il dovere di allevare i figli. Le norme sulla potestà genitoriale, introdotte con la riforma del 1975, evidenziano un nuovo orientamento rispetto alla precedente disciplina, che intendeva la potestà soprattutto come “autorità”. In tale prospettiva ricordiamo l’abrogazione dell’art. 139 c.c., che attribuiva al genitore l’iniziativa per ottenere il collocamento del minore in un istituto di correzione in caso di “cattiva condotta” e la sostituzione dell’obbligo per il figlio di “onorare” i genitori con quello di “rispetto”, inteso soprattutto in senso etico e posto a carico anche dei figli maggiorenni e dunque indipendentemente dalla soggezione alla potestà (art. 135 c.c.). I principi fondanti la tutela del minore prevedono dunque che l’adulto, con l’acquisizione della genitorialità, assuma verso la prole più doveri e responsabilità che diritti. La legge richiede ai genitori di fare tutto il possibile per soddisfare le esigenze morali e materiali del minore e quindi l’interesse di quest’ultimo, che occupa una posizione preminente nella disciplina dei rapporti tra genitori e figli (art. 155 c.c., art. 155 bis, art. 155 quater, art. 316). La Costituzione della Repubblica tratta dei doveri dei genitori nell’art. 30 a norma del quale: “È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità”. Secondo il successivo art. 31: “La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità e l’infanzia e la gioventù favorendo gli istituti necessari a tale scopo”. In applicazione di tali principi, l’art. 147 c.c. stabilisce che “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”; l’art. 261 c.c. estende tali doveri ai genitori dei figli naturali riconosciuti e il successivo art. 279 c.c. accorda il diritto di mantenimento, all’istruzione e all’educazione al figlio naturale non riconoscibile.

Vanno poi richiamate le norme sulla potestà genitoriale, che delineano le modalità di adempimento degli obblighi nei confronti della prole (artt. 316 c.c. e seguenti) e sanzionano la loro violazione (artt. 330 c.c. e seguenti). Una prima osservazione che possiamo fare rispetto alle norme sulla responsabilità genitoriale è che i doveri dei genitori nei confronti della prole, sia in riferimento al mantenimento che all’istruzione e all’educazione, non sono legati necessariamente alla titolarità della potestà parentale, ma sorgono in conseguenza del semplice fatto naturale della procreazione (art.279 c.c., l’art. 5 della Legge 184/1983). Altra osservazione riguarda il fatto che, escluso l’obbligo di mantenimento, che ha carattere essenzialmente patrimoniale, l’adempimento degli altri doveri, finalizzati all’educazione e all’assistenza morale dei figli, richiede necessariamente che tra genitori e figli vi sia un rapporto diretto. Si tratta infatti di doveri personalissimi ed infungibili, ossia obblighi che non possono essere delegati o trasferiti a terzi. Essi incombono, inoltre, su entrambi i genitori, cosicchè deve escludersi che uno di essi possa liberarsi del loro adempimento mediante un accordo che li faccia gravare esclusivamente sull’altro. Deroghe alla regola dell’esercizio congiunto della potestà si possono avere solo in casi eccezionali, precisati negli articoli 316 e 317 c.c. Il Codice Civile con l’articolo 147 fa, dunque, riferimento a due tipologie di obblighi: dovere di mantenimento e dovere di educazione e di istruzione. Ma i doveri dei genitori verso la prole sono sicuramente più ampi. Basta considerare a tal proposito che tutti i doveri che la legge impone ai coniugi riverberano i loro effetti anche sui figli. Dell’ampio dovere di curare la prole, quindi, gli obblighi elencati dall’art. 147 costituiscono manifestazioni tipiche ma non esaustive e a loro volta passibili di ulteriori specificazioni, quale l’obbligo di custodire e correggere i figli. Veniamo adesso a trattare in modo specifico questi diversi obblighi.

Dovere di mantenimento. L’obbligo di mantenimento, che spetta ad entrambi i coniugi (art. 147 c.c.), si configura come un obbligo più ampio di quello alimentare, imponendo ai genitori di far fronte a diverse esigenze dei figli, che non si esauriscono nella loro alimentazione ma si estendono, ad esempio, negli impegni scolastici, sportivi, sociali, sanitari, eccetera. L’art. 148 c.c. stabilisce che i genitori debbano concorrere al predetto onere in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Il genitore, se pur privo di mezzi sufficienti per contribuire al mantenimento del figlio, deve ottemperare al dovere di assistenza, anche in misura minima, almeno per dimostrare una forma di interesse vero il figlio. L’articolo 148 del c.c. prevede anche che se i genitori non dispongono di mezzi sufficienti, subentri l’obbligo degli ascendenti legittimi o naturali, in ordine di possibilità, di fornire agli stessi i mezzi necessari perché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. Gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione permangono anche in caso di nuove nozze.

Dovere di educazione. Notiamo innanzitutto che la legge non fornisce indicazioni sul contenuto di questo dovere e che l’unica direttiva che offre è quella contenuta nell’art. 147 c.c., ossia l’obbligo per i genitori di tenere conto “delle capacità, delle inclinazione naturali e delle aspirazioni dei figli”. Originariamente, l’art. 147 conteneva il riferimento ai “principi della morale” ai quali i genitori avrebbero dovuto ispirarsi nell’educare i figli. Il fatto che tale riferimento sia stato eliminato nella versione attuale della disposizione indica che i contenuti della relazione educativa non devono essere individuati sul versante degli adulti bensì su quello del minore e anche che ai genitori è riconosciuto il diritto di esercitare liberamente la loro funzione educativa, senza interferenze di terzi. Ovviamente avere libertà educativa non vuol dire negare l’esistenza di qualunque limite esterno. La libertà educativa deve infatti essere esercitata sempre nel rispetto dei principi fondamentali che risultano dalla Costituzione e dal diritto penale. Il genitore che violi o abusi i doveri legati alla potestà parentale o abusi dei relativi poteri, potrà essere sanzionato ai sensi degli artt. 330 c.c. e seguenti, fino ad essere dichiarato decaduto dalla potestà stessa e allontanato dal minore. Il divieto di abuso riguarda tutti i rapporti intercorrenti fra genitori e figli e assume particolari connotati per quanto riguarda la liceità degli interventi correttivi. Per far rispettare le regole educative, i genitori possono ricorrere a mezzi coercitivi purchè il loro esercizio siaimprontato a criteri di necessità e proporzionalità. La liceità dell’uso di mezzi coercitivi può scontrarsi infatti con l’art. 571 c.p., il quale punisce l’abuso di mezzi di correzione “se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente”.

Dovere di istruzione. Al dovere di educazione si affianca quello di istruzione, garantito dall’art. 34 della Costituzione che comporta l’obbligo per i genitori di sostenere le spese relative, di operare scelte per conto dei figli rappresentandoli nelle iscrizioni e nelle pratiche burocratiche e di vigilare sulla frequenza e sul profitto scolastico. La violazione dell’obbligo di istruire la prole non fornendole l’istruzione obbligatoria è penalmente sanzionata (art. 731 c.p.). Le scelte educative devono essere adeguate alle inclinazioni del minore e alle sue tendenze, consentendo anche ai genitori di impartire regole e impedire scelte dannose o pregiudizievoli per lo sviluppo della personalità del figlio e per il suo inserimento nella società. In materia di istruzione va dunque richiamata l’esigenza di contemperare la discrezionalità della scelta del genitore sul tipo di scuola da far frequentare al figlio e la richiesta di quest’ultimo di scegliere il corso di studi o decidere la sua interruzione. Se è vero che la scelta di iscrivere il minore ad una scuola piuttosto che ad un’altra non incontra in via di principio limiti particolari, è vero anche che il genitore che volesse imporre al figlio, ormai capace di autodeterminarsi, la frequenza ad una scuola non confacente alle sue capacità ed alle sue inclinazioni, oppure che volesse impedirgli di svolgere un’attività lavorativa terminato il percorso scolastico obbligatorio violerebbe il principio della libertà di istruzione garantito dalla Costituzione. Le aspirazioni dei minori devono essere in linea di massima assecondate, tenendo conto però dei principi di ragionevolezza e proporzionalità rispetto alle risorse economiche ed umane della famiglia.

C) Linee Guida e modelli di intervento

Le fasi della coppia e progettualità genitoriale La capacità di stabilire dei legami affettivi, di innamorarsi dipende strettamente dalla maturazione, cioè dal grado di evoluzione psichica conseguito dalla personalità individuale , che comporta non solo sperimentare tensioni di natura sessuale, ma anche sentimenti, tenerezza e riconoscimento dell’alterità. Il livello di maturazione della personalità, incide sulla qualità e sulla profondità della relazione affettiva che si va a strutturare, come andremo, tra i due partner ( Balint, op.cit). Il modello di Bader e Pearson(1988), si basa sulla diagnosi evolutiva della coppia; è un modello integrato ( comportamentale, sistemico e psicodinamico). Il modello di riferimento di derivazione psicoanalitico è quello proposto da M. Mahler. L’ipotesi di base è che la coppia riproduca, nella propria storia, un andamento evolutivo, parallelo alle diverse fasi evolutive proprie della crescita psicologica del bambino. La coppia, come un bambino dai zero ai tre anni, attraversa la fase della simbiosi, della differenziazione, sperimentazione, riavvicinamento e dell’interdipendenza. L’innamoramento, vissuto nella prima fase della costituzione della coppia comporta la rinuncia, l’abbandono transitorio, di aspetti di natura narcisistica per fare spazio alla reciprocità, all’investimento di aspetti di sé, sull’altro e nell’altro. Quella dell’innamoramento è la fase dell’Idealizzazione di sé e dell’altro, che contiene la potenzialità e la speranza di poter essere “capaci” di realizzare quella parte della propria storia, che è stata nel passato delusa o inattesa. La proiezione dei propri vissuti personali vengono riversati nella coppia come possibilità onnipotente per la loro realizzazione e concretizzazione. La simbiosi è l’ “assetto psicofisico” che caratterizza la coppia all’inizio della relazione, così come è l’assetto della relazione madre-bambino nei primi mesi di vita. Nella fase della differenziazione i due partner cominciano a cogliere le differenze e gli aspetti dell’altro che non si gradiscono, possono sorgere le prime delusioni, derivanti dalla “scoperta” dell’altro. In questo periodo si possono vivere delle esperienze interne di doloro e delusione, tipiche del processo di lutto. Questa fase, comporta per la coppia la capacità di evolvere, ri-emergere dalla fase fusionale, a quella della differenziazione, nella quale, per usare la terminologia di Anzieu, “essere insieme ma distinti “. L’atro si rivela diverso da come era scatto conosciuto, da come era stato inventato o abbellito, , inizia a non corrispondere più all’immagine mentale costruita su di lui/lei. Nella fase della sperimentazione la dinamica della coppia è caratterizzata da un senso di stabilità affettiva e dalla consapevolezza di essere separato dall’altro, ma di poter contare sull’altro, sulla base di sentimenti di fiducia derivanti dalla conoscenza reciproca. La comunicazione è aperta,( scambi emotivi, condivisione di esperienze) così come la conflittualità si configura come un’occasione per mettere in comune esperienze e riflessioni. La coppia entra in uno spazio di conoscenza “reale” dell’altro e ciò comporta l’abbandono di meccanismi di idealizzazione e di proiezione, tipici della fase precedente. I partner si incontrano in una “danza” tra lo sperimentare spazi fuori dalla relazione e riportarsi alla coppia e alla propria intimità. Nella fase del riavvicinamento la coppia è impegnata in attività esterne, ma vive, contemporaneamente il bisogno di avere una intimità profonda con l’altro. Pur mantenendo la propria individualità, i partner sentono il bisogno di trovare appoggio nell’altro che, si realizza, nel soddisfacimento delle aspettative, nel riconosciuti, stimolati a realizzare nuovi progetti. La coppia è impegnata in un investimento affettivo reciproco,( per esempio, l’idea dar vita alla propria famiglia) e i due partner creano o costruiscono la propria storia, che diventa la storia comune della coppia. La fase dell’interdipendenza ( corrisponde alla costanza dell’oggetto del modello della Malher) A livello strettamente psicologico, come nella relazione madre- bambino, i bisogni sono quelli di poter avere spazi di intimità psicologica nei quali poter contare sull’altro, nonostante l’impegno nel mondo esterno. Questa è la fase in cui si cerca attivamente di realizzare un progetto comune a partire dalla possibilità di poter tollerare uno “scambio di ruoli” e quindi la comprensione da parte dell’uno e dell’altro dei bisogni anche di natura, a volte regressivi. Se la coppia riesce a stabilire questo clima di mutuo, reciproco scambio, il legame tra i partner si consolida, realizzando uno “psichismo di coppia” da cui deriva la capacità di sviluppare interdipendenza. La progettualità genitoriale, prende spazio nel momento in cui la coppia, attraverso l’attraversamento delle fasi evolutive precedentemente descritte, si apre alla possibilità di accogliere i figli, determinando un cambiamento nell’assetto precedentemente costituito, che comporta la transizione alla genitorialità. La qualità della relazione di coppia rappresenta una variabile cruciale per comprendere le dinamiche connesse al divenire genitore. Recenti studi ( Cox, Play & Bruchinal, 1999; Whisman, 2001) hanno riscontrato che, una bassa qualità della relazione di coppia, risulta associata alla presenza di sintomi depressivi, sia nelle donne, sia negli uomini. Altri ricercatori ( Florsheim et al, 2003; Knauth, 2000) hanno rilevato come, una relazione poco soddisfacente, si associa a un minore senso di competenza genitoriale nei confronti del nuovo nato da parte di entrambi i partner, comportando così elevati livelli di stress nella gestione della relazione con il bambino. Anche la disposizione nei confronti della gravidanza, è un fattore da considerare durante la fase della transizione alla genitorialità in quanto, costituisce un elemento predittivo rispetto agli esiti del passaggio da coppia a famiglia. La presenza di una gravidanza attesa, sembra costituire un fattore associato a un minor rischio di deterioramento della relazione di coppia in conseguenza alla nascita di un figlio. ( Buist, Morse & Durkin, 2003) A partire dagli anni ’80 sono state fatte numerose ricerche per studiare le influenze di fattori critici e predittivi per spiegare gli esiti della transazione alla genitorialità. Molto interessanti risultano tre ipotesi per spiegare processi di influenzamento specifico: a) l’ipotesi dello spillover, b)l’ipotesi della compensazione, c)l’ipotesi dei fattori comuni. La prima, sostiene che vi sia il trasferimento delle proprietà positive e/o negative da una relazione all’altra. Si ritiene che, se i due partner vivono la loro relazione di coppia come soddisfacente saranno meglio predisposti, sensibili, attenti, anche nei confronti dei figli e dei loro bisogni; l’ipotesi della compensazione sostiene l’esistenza di un’associazione negativa tra la qualità della relazione coniugale e la qualità della relazione genitoriale, ossia, i partener sarebbero più attenti ai figli nel tentativo di compensare le carenze di un legame, attraverso l’iperinvestimento nell’altro. La terza ipotesi infine, ritiene che, alla base delle convergenze dei due assi relazionali ( coniugali e genitoriali) ci siano variabili terze, quali le caratteristiche di personalità dei partner che, determinerebbero le modalità di gestione per entrambi i ruoli. In tale direzione si orientano gli studi che indagano il ruolo dello stile di attaccamento sulla modalità di instaurare e gestire legami nel corso della vita. ( Feeney, Alexander, Noller & Hohaus, 2003) Il legame di sangue, stabilisce in seno alla famiglia, funzioni e ruoli da cui derivano affetti, diritti, doveri e responsabilità in rapporto alla generazione di appartenenza, poiché nella famiglia confluiscono differenti generazioni, attraverso linee evolutive che risalgono ai due coniugi e contribuiscono a strutturare il nuovo psichismo della coppia prima e della famiglia dopo. Nella famiglia vigono funzioni differenti, genitori e figli sono collegati tra loro da una trama di scambi relazionali che determina l’evoluzione del mondo intrapsichico, quando le funzioni svolte rispettano le modalità di riconoscimento di ciascuno, oppure ne designano attraverso i conflitti, l’involuzione. Il gruppo primario, ossia la famiglia, si pone come una formazione particolare, in cui si identificano, si strutturano, le individualità. . Le relazioni d’oggetto, che strutturano i legami, formano una trama speciale su cui si appoggiano le relazioni future e ne determinano la capacità o le difficoltà nel “rapportarsi” ad altri ai gruppi che si incontreranno nella propria vita, e che influiranno sul proprio spazio psichico, muovendo risonanze affettive profonde. La presenza nei genitori di perdite o traumi non risolti, può portare allo sviluppo di “attaccamenti disorganizzati/disorientati”, e a sistemi diadici caotici rispetto a quelli associati ad attaccamenti evitanti o ambivalenti. ( Liotti,1992). L’approccio sistemico ci insegna a leggere, osservare la struttura della famiglia a partire dalle tipologie descritte da Minuchin (1974) . Per struttura famigliare, egli intende ” l’invisibile insieme di richieste funzionali che determina i modi in cui i componenti della famiglia interagiscono”. Un altro concetto importante è quello odi “modelli transazionali” ( modelli di interazione reciproca) che risultano essere costanti determinandone comportamenti e modalità interpersonali. Grazie all’osservazione delle transazioni che si realizzano tra i familiari è possibile disegnare la mappa della struttura familiare indicando sottosistemi, gerarchie e confini. Per Minuchin (1974), uno dei parametri per valutare la funzionalità di una famiglia sta nella chiarezza dei suoi confini, distinguendo tre tipologie di famiglia: funzionale, invischiata, disimpegnata.

Nelle famiglie funzionali i confini tra i sottosistemi sono chiari, non ci sono interferenze tra i sottosistemi ( per esempio, coppia genitoriale e figli) e allo stesso tempo c’è scambio e interazione. Ad ogni persona è permesso passare da un sottosistema ad un altro a seconda del ruolo che di volta in volta è chiamato ad investire. Le informazioni che passano tra i sottosistemi sono adeguate per quantità e pertinenza rispetto al tipo di relazione e alla fase del ciclo vitale.

Nella famiglia invischiata i confini sono molto diffusi e questo fa sì che la differenziazione tra i sottosistemi tenda a scomparire. Non ci sono segreti tra i vari membri della famiglia e l’emozione provata da uno è vissuta anche dall’intero sistema, tutti si intromettono nei pensieri e nei sentimenti degli altri. In questo caso la famiglia è vissuta come se fosse un piccolo mondo in cui rifugiarsi.

Nella famiglia disimpegnata al contrario i confini sono molto rigidi, i sottosistemi sono eccessivamente separati tra loro, tanto che la comunicazione è difficile sia a livello di passaggio delle informazioni che a livello di scambio emotivo. In questo caso, nelle situazioni patologiche, può essere usato il sintomo come modalità di informare la famiglia del proprio malessere.

Il modello della Kaslow (1981) prevede una demarcazione tra aspetti emotivi psicologici e aspetti comportamentali pragmatici. La Kaslow mette in relazione le emozioni con i comportamenti agiti dagli ex partner nelle diverse fasi del processo separativo. Secondo la studiosa sono necessari circa due anni per completare l’intero processo di separazione, anche se possono esserci variazioni individuali, da soggetto a soggetto, dovute a movimenti regressivi anziché evolutivi, per cui l’individuo torna ad uno stadio precedente. Esso individua tre momenti fondamentali nel processo di separazione, denominati: – la fase dell’alienazione, – la fase conflittuale, – la fase riequilibratrice.

Il momento dell’alienazione coincide con la decisione, cioè riconoscimento di incompatibilità profonde e insanabili, per cui i due coniugi si allontanano progressivamente l’uno dall’altro, anche se solitamente è uno dei due che prende le decisione di separarsi. Ciò può creare uno squilibrio all’interno della coppia, per cui il coniuge che in un certo senso subisce la separazione è quello che, almeno inizialmente, incontra maggiori difficoltà ad elaborare i sentimenti di perdita e di delusione. I coniugi maturano l’idea di separarsi, essendo oramai consapevoli del proprio disimpegno nei confronti della relazione di coppia. In questo stadio prevale il sentimento di alienazione e di smarrimento. Il momento conflittuale coincide con la fase legale, con la presa di contatto con gli avvocati e con il sistema giudiziario. In questa fase dovrebbe avvenire l’elaborazione del lutto relativo alla perdita della relazione coniugale. Spesso il dolore si esprime attraverso rabbia e aggressività,come quando il soggetto si impegna prevalentemente nella denigrazione e svalutazione dell’altro. La terza fase, ri-equilibratrice o post-legale, in cui la coppia va incontro alla riorganizzazione, con una nuova identità di “coppia separata”, con lo sviluppo di nuovi spazi di vita e nuove forme di relazione e con la riorganizzazione delle relazioni familiari finalizzata a favorire il mantenimento del rapporto dei figli con entrambi i genitori e con le famiglie di origine.

Un altro modello quello di Bohannan (1973), successivamente ripreso da Gulotta (2000), sottolinea come le persone che si separano debbano attraversare sei stadi per un’adeguata elaborazione dell’evento separativo. Il mancato superamento delle difficoltà previste in uno degli stadi – o meglio il blocco in uno di essi può generare squilibri psicologici. Tale malessere si può esprimere attraverso una cronicizzazione del conflitto legale, in quanto uno o entrambi i coniugi non sono in grado di raggiungere il divorzio psichico e con vari escamotages cercano di mantenere il legame nel tempo, sia pure nella forma estrema e disfunzionale di un rapporto conflittuale.

1. Separazione emotiva: è il distacco emotivo (punto di non ritorno), che ha durata variabile. È un momento della vita della coppia caratterizzato dalla fase di ping-pong: un’oscillazione tra momenti di aggressività e momenti di riappacificazione che può arrivare alla cronicizzazione del conflitto, e dalla fase di point of no return in cui i coniugi acquisiscono la certezza che l’unione matrimoniale comporta più svantaggi che vantaggi. 2. Separazione legale: si ricorre al sistema giuridico. 3. Separazione economica: questa è per lo più rimessa agli avvocati, anche se i beni hanno un valore affettivo non stimabile in sede legale, e a causa di ciò, spesso, si complica la fase. 4. Separazione co-parentale. La letteratura sulla separazione e sul divorzio (Cigoli, 1998; Cigoli,Gulotta, Santi, 1997; Scabini, 1995), sottolinea come la cessazione di un matrimonio pone fine ad una coppia coniugale mantenendo inalterati i loro ruoli e le loro responsabilità nei confronti dei figli. Non potranno mai smettere di essere genitori continuando ad assicurare assistenza morale emateriale, mezzi educativi e quant’altro. Quindi il divorzio non dissolve la famiglia ma impone la costruzione di nuovi equilibri e diversi confini. 5. Separazione sociale: mutamento a livello delle relazioni sociali, perché la persona separata può sentirsi a disagio a frequentare gli amici con famiglie integre, e può emergere un senso di profonda solitudine e diversità. 6. Separazione psichica: quando i soggetti cominciano a percepirsi come due entità distinte l’una rispetto all’altro, non solo dal punto di vista affettivo ma anche come dimensione dell’essere e del vivere, e rappresenta quindi il momento finale in cui la separazione dal punto di vista relazionale ed emozionale si compie definitivamente. Dovrebbe coincidere con la capacità delle persone di ritrovare la loro capacità progettuale e la fiducia nelle proprie capacità, senza contare sulla presenza del coniuge. Secondo vari autori il processo di separazione può dirsi concluso positivamente quando le parti hanno accettato la separazione, hanno preso consapevolezza dei reali motivi che l’hanno determinata, si rendono conto di quanto personalmente hanno contribuito a provocare il fallimento dell’unione coniugale.

La conflittualitàè l’elemento centrale che permette di distinguere separazioni psichiche più o meno “sane”, poiché rappresenta l’ostacolo più forte alla riorganizzazione e normalizzazione dei rapporti tra gli ex-coniugi ed in particolare tra i genitori divorziati e i figli. Esiste perciò una stretta connessione tra le due fasi della “Separazione Psichica” e della “Separazione Genitoriale”, perché il fallimento della prima, lasciando irrisolto il conflitto tra i coniugi, comporta il fallimento anche della seconda. In ordine a ciò ci sentiamo di condividere l’opinione di Gulotta che nell’articolarsi delle fasi della separazione colloca all’ultimo stadio la “Separazione Genitoriale”. La “Separazione Genitoriale” è il momento più difficile perché richiede di conciliare esigenze diverse e talvolta contrapposte; da una parte abbiamo i coniugi che tendono a ricostruire la propria vita separatamente, mentre dall’altra abbiamo i figli, che hanno bisogno ad essere preparati a quello che avviene loro intorno, e di essere rassicurati dal fatto che comunque non perderanno la vicinanza e l’amore dei genitori. Mentre l’adulto ha un passato al di fuori dell’ambiente familiare, e quindi, può concepire sé stesso anche separatamente rispetto alla famiglia stessa, per il bambino, la famiglia è l’unica cosa che abbia mai vissuto e sperimentato, è tutto il suo mondo, per cui vede nella separazione un evento catastrofico. “Prima che il bambino raggiunga l’adattamento, si trova immerso in una logica che lo sollecita ad una definizione che investe l’area emozionale e attiva l’area fantasmatica a diversi livelli di profondità. La separazione, diviene dunque un’attivatore di aree fantasmatiche che devono essere riconosciute e protette, perché non si generino o si amplifichino meccanismi basati sui sensi di colpa” (Saccu, “I bambini, piccoli Ulisse tra Scilla e Cariddi”, in “La coppia in crisi”, 1995). I figli si sentono sollecitati a scegliere tra due figure emozionalmente significative, fantasmizzando la scomparsa di uno dei due. Da una recente ricerca (Iafrate, 1996), emerge che le situazioni di maggior rischio per i figli sono riferibili a quelle famiglie dove gli ex-coniugi presentano un alto livello di escalation del conflitto, e quindi un’alta ambiguità del loro legame reciproco. Nelle separazioni ad alta conflittualità i figli sono spesso “presi in mezzo”, e in età adolescenziale, giocando sul mettere i genitori l’uno contro l’altro riescono a sfuggire al controllo circa le loro attività. I figli, iniziano a concepire i genitori come due esseri inconciliabili, per cui è come se fossero costretti a scegliere da quale parte stare. Tutto ciò provoca profonda sofferenza, perché la maggior parte delle volte preferirebbero non avere alcuna alleanza e continuare a voler bene nello stesso modo ad entrambi i genitori. Spesso, invece, i genitori, totalmente assorbiti dalla crisi matrimoniale, espongono i figli ad una conflittualità esasperata, rappresentativa di una ambiguità, espressione del conflitto appartenenza/separazione, che si riferisce al desiderio di continuare a considerare l’altro come il proprio partner. Questa situazione, segnata da scisma coniugale da un lato e dalla speranza infinita in una riconciliazione, è stata denominata da Cigoli-Galimberti-Mombelli come Il legame disperante.

L’attuale visione della genitorialità la considera parte essenziale della personalità di ogni adulto, come risultato del processo di interiorizzazione di comportamenti, messaggi verbali e non verbali, di aspettative, di desideri e le fantasie che andranno a costituire il “genitore interno” dal quale dipendono i giudizi su di sé, gli altri e il mondo. Un modo per comprendere la complessità della funzione genitoriale è analizzare il suo modo di esprimersi attraverso la classificazione delle sue funzioni: protettiva, affettuosa, regolativa, normativa, predittiva, rappresentativa, significante, fantasmatica, proiettiva, differenziale, triadica, transgenerazionale.

La “Funzione Protettiva” è quella del “caregiver” cioè offrire cure adeguate ai bisogni del bambino. La relazione di accudimento si esplica in quattro modalità: presenza dentro la stessa casa, presenza che il bambino osservi e veda, presenza che faciliti l’interazione con l’ambiente, presenza che interagisce con il bambino. Le modalità protettive sono legate alla cultura di una determinata comunità sociale che definisce al suo interno le condizioni dello sviluppo e la considerazione di questo come priorità sociale. La funzione protettiva è quella che determina, più delle altre, il legame di attaccamento favorendo quella che interagisce con il bambino. Le modalità protettive sono legate alla cultura di una determinata comunità sociale che definisce al suo interno le condizioni dello sviluppo e la considerazione di questo come priorità sociale. La funzione protettiva è quella che determina, più delle altre, il legame di attaccamento favorendo quella che Bowlby chiama “Base sicura”.

La “Funzione affettiva” riguarda le interazioni madre-bambino e la capacità di entrare in risonanza affettiva con l’altro senza essere inglobato. L’interazione con l’adulto è guidata dalla ricerca e dalla condivisione di emozioni positive.

Nella “Funzione regolativa” risiede la capacità del bambino di regolare i propri stati emotivi e organizzare l’esperienza e le risposte comportamentali adeguate. Le strategie attuative di questa funzione sono fornite in prima istanza dal caregiver. Le difficoltà del caregiver a questo livello porta, nel bambino, a disturbi della regolazione (difficoltà nel regolare il comportamento, i processi sensoriali, fisiologici, attentivi, motori o affettivi, nell’organizzare uno stato di calma, di vigilanza, o uno stato affettivo positivo). Questa capacità costituisce la base per poter decodificare le proprie esperienze e non sentirsi sopraffati da queste.

La “Funzione Normativa” consiste nella capacità di dare dei limiti, una struttura di riferimento coerente. Questa funzione riflette l’atteggiamento genitoriale di fronte alle norme, alle istituzioni, alle regole sociali. Nella “Funzione Predittiva” i genitori adeguati percepiscono in modo realistico lo stadio evolutivo del bambino e contemporaneamente promuovono e sviluppano i comportamenti in evoluzione. La funzione predittiva non è solo la capacità di intuire e facilitare lo sviluppo del bambino, ma anche la capacità di modulare la relazione con esso in funzione dell’espandersi del suo mondo e delle sue competenze. Le interazioni reali con il bambino costituiscono la “Funzione Rappresentativa”. Questa funzione è definita dallo “schema di essere con” e va intesa come la capacità di modificare continuamente le proprie rappresentazioni in base alla crescita del bambino e dell’evolvere delle sue interazioni. “Lo sviluppo del mondo rappresentazionale del bambino èconseguente ai cambiamenti delle rappresentazioni genitoriali” (Visentini, 2003).

La “Funzione Significante” riguarda la capacità della madre di dare un contenuto alle percezioni del neonato per la comprensione dei propri bisogni. La madre si pone quindi come mediatore di significati.

Nella “Funzione Fantasmatica” compaiono i ricordi non elaborati dei genitori. Le fantasie infantili hanno contribuito a costruire il romanzo familiare di ciascun individuo che si rispecchia nel proprio figlio oltre che in se stessi.

La “Funzione Proiettiva” riguarda il narcisismo genitoriale inteso come la costruzione dell’immagine del bambino e la sua collocazione dentro un particolare scenario di sviluppo.

La “Funzione Transgenerazionale” riguarda la storia familiare ed i rapporti tra generazioni. Come si collocano i genitori dentro le rispettive storie familiari e come si colloca la nascita dentro quel particolare momento della storia generazionale. Tutte queste funzioni determinano e costituiscono la complessità della genitorialità nelle sue interazioni con le individualità che la compongono e nell’intreccio degli individui che ne sono protagonisti.

D) Conflittualità genitoriale

La legge obbliga gli ex coniugi a collaborare, rispettare e tutelare il principio della bi genitorialità ma questo non sembra modificare positivamente in alcun modo il conflitto presente nel rapporto tra loro. L’interruzione del patto coniugale e la conseguente separazione sono eventi dolorosi che richiedono alle persone coinvolte una elaborazione onerosa al fine di ridefinire i loro ruoli,le loro quotidianità ma più ancora di ristrutturare l’alleanza genitoriale. Ciò che si richiede non è semplice e certamente necessita di tempo. Far fronte al vissuto del progetto di vita che fallisce, in una situazione di separazione con conflitti irrisolti , quando la rabbia e la vendetta prendono il sopravvento, così come l’atteggiamento critico verso tutto ciò che riguarda l’altro genitore , l’accordo, anche su questioni importanti, non risulta essere un obiettivo di facile realizzazione. Il conflitto genitoriale non affrontato con modalità adeguate non consente soluzione. La nuova normativa , che sembra voglia imporre ai genitori l’ ‘accordo” necessario ed imprescindibile per un corretto esercizio della bigenitorialità e per l’effettiva attuazione dell’affido condiviso, in assenza di un percorso da parte degli ex coniugi di elaborazione funzionale della separazione, rischia di inasprire i problemi che nelle encomiabili intenzioni avrebbe voluto risolvere. Il conflitto genitoriale , non correttamente gestito, porta inevitabilmente i genitori ,anziché alla predisposizione e attuazione di un programma concordato per l’educazione, la formazione, la cura e la gestione dei figli, nel rispetto delle loro esigenze e delle loro richieste a strutturare e ad implementare relazioni disfunzionali che possono dare luogo a condizioni di sofferenza nel presente e ripercussioni sfavorevoli nello sviluppo futuro . La coppia che si separa, dovrebbe riuscire a portare a termine, il divorzio psichico, elaborando il fallimento coniugale”, “impegnandosi nella gestione cooperativa del conflitto coniugale” e “ridefinire i confini coniugali e familiari” (Cigoli, 1998). L’ambiguità del legame reciproco tra ex coniugi e l’alto livello di conflittualità, sono entrambi fattori di rischio per i figli. Diventa necessario allora che gli ex coniugi apprendano , strutturino e mantengano uno stile di relazione cooperativo, non imposto dalla legge ma scelto in modo volontario ed intenzionale, e prima ancora elaborino compiutamente la loro separazione. In realtà , per quanto paradossale possa sembrare, il processo di separazione non si completa se non al prezzo di un lavoro comune e mai come produzione individuale (Cigoli, 1998).

Sulla base della letteratura a disposizione e sulla base di quanto emerso dal lavoro fin qui prodotto emerge chiaramente che l’ affidamento condiviso secondo il significato inteso dalla normativa è di possibile attuazione per le coppie che sanno elaborare la separazione psicologica e sanno esercitare uno stile di cooperazione e condivisione dei compiti e delle funzioni genitoriali. Dunque l’affido condiviso, così come concepito e normato , sembra trovare possibile ed efficace attuazione su genitori maturi e civili, capaci di mantenere rapporti positivi come ex coniugi così come con i figli. Forse sono queste le uniche coppie in grado, indipendentemente dall’emanazione della legge, di gestire sapientemente la fine di un progetto di vita .Per le altre che invece non possiedono simili risorse, i principi educativi auspicati dalla normativa sembrano trovare inesistente o parziale applicazione . Abbiamo riscontrato infatti che le coppie che si separano in una situazione di conflitto coltivato negli anni precedenti , esasperato da dinamiche reciprocamente denigratorie , accusatorie, infamanti e diffamanti, non sono in grado , dopo la separazione di pervenire a modalità cooperative e condivise di gestione dei figli. Per questa ragione non sembra possibile che la legge di per sé possa risolvere conflitti costruiti ed esacerbati nel tempo non precedentemente elaborati. Probabilmente nella normativa manca la fondamentale attenzione al fatto che quando in una coppia viene meno la progettualità condivisibile e si entra in crisi, scatta un meccanismo psicologico in cui ciascuno accusa il partner di essere il principale responsabile della situazione di tensione che si è venuta a creare. In particolare, ognuno sente di essere dalla parte della ragione ed è seriamente convinto che l’altro sia responsabile dei problemi coniugali. Infatti una caratteristica del conflitto coniugale che lo rende differente dagli altri,sono i contenziosi che vengono sottoposti all’attenzione dei giudici. I coniugi, infatti, cercano nel giudizio di separazione o di divorzio non solo la tutela dei propri diritti, ma anche un sigillo pubblico delle proprie ragioni e dei torti dell’altro nel fallimento del matrimonio. Inoltre, le richieste delle parti nel procedimento sono frutto spesso di rabbia, rancore e delusione ed hanno un unico obiettivo,ossia quello di dimostrare che la colpa del fallimento matrimoniale è sempre del partner. Pare che il legislatore abbia quasi voluto imporre ai genitori l’ “andare d’accordo” , requisito necessario ed imprescindibile per un corretto esercizio della bi-genitorialità e per l’effettiva attuazione dell’affido condiviso, quando, anche in una superficiale analisi della realtà che ci circonda, un affido con tali caratteristiche rischia, in assenza di adeguata preparazione e di una normativa concepita e scritta con più attenzione, di acuire i problemi che nelle lodevoli intenzioni avrebbe voluto risolvere. Di fatto al legislatore è parso credere che l’accordo e la sintonia tra i coniugi (elementi da sempre di difficilissima analisi e, soprattutto, realizzazione) potesse essere stabilito per legge. Il conflitto coniugale invece , può essere così potente da condurre i soggetti che ne sono coinvolti a mettere in atto, in modo consapevole o inconsapevole, comportamenti dis-funzionali per se stessi, il partner e naturalmente per i figli. La percezione del fallimento del proprio progetto di vita , associata alle diverse emozioni che lo accompagnano come l’astio, la rabbia, la demoralizzazione possono condurre ad azioni tese a rivendicare il proprio tempo perduto, l’impegno dedicato alla famiglia, o a voler mettere in atto un percorso di risarcimento psicologico che si combatte sia in famiglia, nei momenti di incontro della coppia,sia per vie legali. Solo se gli ex coniugi sono capaci di impegnarsi nella gestione cooperativa del proprio conflitto, possono riuscire nell’intento di individuare un nuovo equilibrio tra l’essere ex coniugi ed il continuare ad essere genitori. L’elaborazione psicologica della separazione riduce senza dubbio la conflittualità nella coppia e rende possibile l’instaurarsi di forme di collaborazione genitoriale su cui sarà possibile definire gli accordi per una vera bi genitorialità,come previsto dalla nuova normativa.

Quali Competenze per la genitorialità ?

“L’idoneità genitoriale è un attitudine “generica” costituita da quell’insieme di caratteristiche che rendono quell’individuo “atto”, “adatto”, in generale a prendersi cura. La capacità genitoriale rappresenta il risultato della contestualizzazione, della traduzione in concreto, del passaggio dal generico allo specifico, ossia da “adatto a fare il genitore” a “capace di fare il genitore di quel figlio in quel contesto” (Greco, Maniglio, 2009).

Altri autori (Camerini, De Leo, 2005) identificano l’idoneità genitoriale sulla base delle abilità di “parenting” inteso come una competenza articolata su quattro livelli: a) Nurturant caregiving che comprende l’accoglimento e la comprensione delle esigenze primarie fisiche ed alimentari; b) Material caregiving che riguarda la modalità con cui i genitori preparano, organizzano e strutturano il mondo fisico del bambino; c) Social caregiving che include tutti i comportamenti che i genitori attuano per coinvolgere emotivamente i bambini in scambi interpersonali; d) Didactic caregiving riferito alle strategie che i genitori utilizzano per stimolare il figlio a comprendere il proprio ambiente. Vi sono inoltre quattro componenti correlate ad uno stile parentale comprensivo e responsivo quali: a. La capacità di rispondere alle richieste, b. La capacità di mantenere un’attenzione focalizzata, c. La ricchezza del linguaggio, d. Il calore affettivo.

Bornstein e Lansford (2009) scrivono che la “capacità genitoriale” corrisponde ad un costrutto complesso, non riducibile alle qualità personali del singolo genitore, ma che comprende anche un’adeguata competenza relazionale e sociale. Nelle consulenze tecniche, lo psicologo forense può far riferimento alle Linee Guida Deontologiche per lo psicologo forense dell’AIPG, in cui l’art.6 esplica che “Nell’espletamento delle sue funzioni lo psicologo forense utilizza metodologie scientificamente affidabili. Nei processi per la custodia dei figli la tecnica peritale è improntata quanto più possibile al rilevamento di elementi provenienti sia dai soggetti stessi, sia dall’osservazione dell’interazione dei soggetti tra di loro”. “Fondamentale, come valutazione delle capacità genitoriali, in senso diagnostico e prognostico, la possibilità di individuare le risorse psicologiche interne alla famiglia e ai suoi componenti singoli, per poter suggerire modalità di affidamento adatte alla specifica situazione, in riferimento ai rapporti e alle relazioni tra i componenti del nucleo familiare “(Capri, 2009).

Nel processo valutativo ( assessment) l’integrazione tra la raccolta delle informazioni in una prospettiva idiografica e in una prospettiva nomotetica sembra rappresentare un punto di convergenza negli attuali paradigmi di ricerca clinica. ( Muran, 2009; Widiger, Simonsen, Sirowatka & Regier, 2006). La prima, pone al centro della propria attenzione l’aspetto storico – individuale, mentre la seconda, ha una natura classificatoria, ed è orientata al riconoscimento di segni e sintomi. I casi in cui è opportuna o necessaria la valutazione delle capacità genitoriali riguardano: a. Le condizioni di pregiudizio in cui si valutano le condizioni famigliari in cui il minore è inserito che metterebbero a rischio il suo sviluppo psicosociale e pertanto esisterebbe un “pregiudizio” rispetto alle situazioni di maltrattamento fisico e psicologico sul minore, stato di trascuratezza, ipotesi di abuso sessuale sul minore, violenza assistita, alti livelli di psicopatologia, devianza, tossicodipendenza, alcolismo dei genitori. b. Lo stato di abbandono del minore c. Le separazioni coniugali In caso di separazioni coniugali, le forme di affidamento dei figli minori previste dalla normativa, fino al marzo 2006, erano tre: esclusivo, congiunto e alternato, ma la necessità di rifondare il “principio della bigenitorialità” e, conseguentemente, del mantenimento e del riconoscimento dei diritti genitoriali spettanti ad entrambi i coniugi, ha portato alla nuova legge dell’8 febbraio 2006 n. 54 sull’affidamento condiviso, che viene proposto dal giudice nel momento in cui i genitori non abbiano raggiunto un accordo. Quasi tutti gli operatori del diritto e gli psicologi forensi ritengono che con l’affido condiviso i figli debbano conservare la stessa relazione con entrambi i genitori e debbano essere allevati in conformità a un unico progetto educativo. I genitori esercitano congiuntamente la potestà genitoriale, concordando insieme tutte le decisioni della vita dei figli, anche relative alla quotidianità. L’affidamento congiunto si distingue, in affidamento congiunto con residenza privilegiata (cioè con residenza stabile e privilegiata presso il genitore più idoneo) e in affidamento congiunto con residenza alternata (presso entrambi i genitori): il primo viene, per lo più, suggerito per i bambini, il secondo per gli adolescenti, in particolare se figli di persone residenti in luoghi distanti.

DR.SSA P.PAPAGNI

Fonte : Labrozzi, D. (2013) in corso di Stampa sulla Psicologia, Psicoteerapia e Salute

Tabella 1. Caratteristiche principali delle coppie a alto conflitto

➢ Episo ripetuti di conflitto aperto su molteplici aspetti della vita quotidiana (comprendendo le spese domestiche, la programmazione delle attività, i compiti di accudimento dei figli, ecc.); ➢ Vissuti emozionali di pericolo, rifiuto di collaborazione e intransigenza nei confronti del partner, estesi nel tempo anche successivamente alla definizione degli accordi di separazione ed in assenza di elementi oggettivi a sostegno della presunta pericolosità sociale del partner; ➢ Atteggiamenti denigratori, continue recriminazioni, ripetute accuse e mistificazioni nei confronti del partner; ➢ Ripetute denunce all’autorità giudiziaria e reiterate richieste di revisione degli accordi di separazione; ➢ Comportamenti ostili (inclusi atti finalizzati a ostacolare la frequentazione dei figli con il partner), ricorso a atti aggressivi e/o violenti (minacce, insulti, aggressioni fisiche).

Tabella 2. Conseguenze negative sul benessere psicologico dei bambini e degli adolescenti associate alle separazioni coniugali a alta conflittualità

v Problemi comportamentali (disturbi della condotta)

v Problemi di salute mentale (ansia, depressione)

v Minore successo scolastico e/o abbandono della scuola

v Maggiori problemi riferiti nella salute fisica

v Abuso di sostanze

v Comportamenti antisociali e devianti

v Gravidanze non pianificate nelle adolescenti

Tabella 3. Indicazioni per il lavoro con coppie a alta conflittualità

✓ Mantenere una posizione neutra e equidistante fra le parti

✓ Stabilire in modo fermo e non equivocabile i confini dell’intervento

✓ Spiegare le conseguenze negative del conflitto cronico sui figli

✓ Contenere il conflitto attorno ai bisogni dei figli, in particolare i figli minori.

✓ Incoraggiare il problem-solving e attivazione degli Stati dell’Io Adulto dei partner

✓ Tradurre e filtrare le interazioni dei partner

✓ Stimolare gli Stati dell’Io Genitore Protettivo per incoraggiare una comprensione empatica dei bisogni del partner ✓ Rispettare i tempi psicologici

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primorossi02
Jan 13, 2022

Complimenti per l'articolo.

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